FINE VITA: Italia VS Regno Unito, due nazioni messe a confronto

Gentile Lettore,

qualche giorno fa si è tornato a riparlare di Eluana Englaro nota al pubblico come il soggetto principale di una lunghissima e aspra vicenda giudiziaria tra la famiglia e la giustizia italiana. Eluana è stata una donna italiana che, a seguito di un incidente stradale, ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni, fino alla morte per cause naturali sopraggiunta a seguito dell’interruzione della nutrizione artificiale. La richiesta della famiglia di interrompere l’alimentazione forzata, considerata un inutile accanimento terapeutico, scatenò in Italia un notevole dibattito sui temi legati alle questioni di fine vita. Dopo un lungo iter giudiziario, l’istanza è stata accolta dalla magistratura per mancanza di possibilità di recupero della coscienza, ed in base alla volontà della ragazza, ricostruita tramite testimonianze.

Da questa vicenda, e successivamente molte altre (DJ Fabo ad esempio), ne è nata una legge che nonostante le imperfezioni, risulta un passo avanti sopratutto per la tradizionalistica giustizia italiana.

Detto questo però bisogna sin da subito inserire un paio di chiarimenti a quanto fin qui scritto. Primo tra tutti, la Legge sul Biotestamento, NON ha niente a che fare con l’Eutanasia. Inoltre, questo articolo tratterà temi su fine vita e Eutanasia, nel tentativo di chiarificare la legislazione in Italia e in Regno Unito.

Partiamo dunque dall’analisi del problema identificato, comparando le due nazioni sulle varie tematiche di Fine Vita.

EUTANASIA ATTIVA, SUICIDIO ASSISTITO

Secondo la definizione Treccani l’Eutanasia attiva è la morte non dolorosa di un paziente, procurata deliberatamente con la somministrazione di un farmaco letale (quindi attiva), oppure con l’assunzione da parte della persona malata di un farmaco letale preparato da un medico (suicidio medicalmente assistito).

L’eutanasia attiva non è assolutamente normata dai codici dello stato Italiano: ragion per cui essa è assimilabile all’omicidio volontario (articolo 575 del codice penale). Nel caso si riesca a dimostrare il consenso del malato, le pene sono previste dall’articolo 579 (omicidio del consenziente) e vanno comunque dai 6 ai 15 anni.

Anche il suicidio assistito è considerato un reato, ai sensi dell’articolo 580. Va tuttavia precisato che, nel novembre 2017, il tribunale di Milano ha stabilito che non si può ostacolare la volontà di chi vuole recarsi all’estero per ottenere il suicidio assistito.

In Regno Unito il suicidio assistito e l’Eutanasia sono illegali e la pena per chi aiuta o incoraggia qualcuno a togliersi la vita può arrivare fino a 14 anni di carcere. Nel 2003 e nel 2006 i laburisti hanno cercato di introdurre una legge per legalizzarlo ma in entrambi casi è stata bocciata dal parlamento. Non è illegale però che una persona cerchi di togliersi la vita, e ogni anno buona parte dei cittadini britannici che vuole praticare l’eutanasia si rivolge a delle associazioni con sedi in Svizzera dove viene praticato il suicidio assistito in modo del tutto legale. Molti di loro vengono accompagnati nella clinica da parenti e amici, che li aiutano quindi a mettere in pratica il suicidio assistito commettendo un reato.

C’è però da dire che nel Regno Unito, nonostante questo potrebbe considerarsi un reato, nessuno dei parenti finora è mai stato accusato di istigazione al suicidio o in generale non ha mai ricevuto alcuna condanna penale.

Nel febbraio 2010 il Crown Prosecution Service ha stabilito delle nuove linee guida – valide per l’Inghilterra e il Galles – in merito all’eutanasia. Una persona che ha aiutato un’altra persona malata a suicidarsi è meno facilmente perseguibile se il malato ha preso una decisione chiaramente volontaria e informata, se l’accusato era evidentemente mosso da compassione e se ha cercato di dissuadere l’ammalato dal togliersi la vita. Dal 2010 le indagini sui suicidi assistiti sono condotte da una speciale divisione del Crown Prosecution Service.

EUTANASIA PASSIVA

L’Eutanasia passiva si basa sull’idea che al medico non è mai lecito porre fine alla vita di un paziente, ma che in certe condizioni può essere lecito, talvolta doveroso (onde evitare accanimento terapeutico) accettare di lasciarlo morire. Questo può suddividersi in consensuale e non consensuale, dove nel primo caso, è il paziente ad aver lasciato indicazioni chiare e precise sulla continuazione o l’interruzione dei trattamenti in taluni situazioni mediche, nel secondo caso, è il medico a decidere l’interruzione dei trattamenti, nonostante il paziente non abbia lasciato indicazioni sul suo fine vita.

In Italia, quanto all’eutanasia passiva consensuale, invece, essa poteva ritenersi lecita. La diversa valutazione giuridica rispetto alle predette ipotesi, considerate illecite e perciò punite, trasse origine dalla disposizione costituzionale di cui all’art. 32, 2° comma (“nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge”). Da tale principio costituzionale, infatti, si deduce che la scelta di sottoporsi o meno alle cure è un diritto di libertà della persona, per cui non è possibile praticare una cura contro la volontà espressa del paziente, anche quando l’omissione della cura o la sua sospensione porti alla morte.

Arrivando alla legge del “Testamento Biologico”, per l’articolo 1, Comma 6 della legge 219/2017 :
“il medico e l’equipe sanitaria sono TENUTI a rispettare la volontà del paziente e, di conseguenza, vengono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e pensale circa le conseguenze che una eventuale rinuncia potrebbe avere”

Questa legge, getta le fondamenta all’accettazione delle realtà del fine vita. ATTENZIONE! Nonostante questa normativa appena approvata, l’Eutanasia intesa come attiva, o suicidio assistito in Italia sono ancora ILLEGALI. Questa normativa prova a chiarificare la posizione legale del paziente e dell’equipe medica in caso di Interruzione volontaria dei trattamenti. Inoltre è possibile lasciare le proprie volontà tramite comunicazione scritta o registrazione video.

Se dunque il malato esercita il suo diritto di non curarsi, il medico ha l’obbligo di sospendere le cure e l’eventuale persistenza dell’attività medica viene condannata come accanimento terapeutico. Bisogna però precisare che la Costituzione non garantisce il diritto di morire, ma il più limitato diritto di non curarsi.

Parlando invece dell’Eutanasia passiva non consensuale essa ai sensi dell’art. 40 c.p. (che equipara il non impedire l’evento al cagionarlo volontariamente) è ancora illegale; in tal ipotesi, tuttavia, il reato viene in essere solo ove sussista a carico del responsabile un esplicito dovere giuridico di impedire l’evento morte; inoltre, l’orientamento prevalente considera punibile la sola eutanasia passiva non consensuale.

In Regno Unito, la situazione non cambia di molto. Collegandosi sul sito del NHS (Sistema Sanitario Nazionale Inglese) si può leggere chiaramente e a grandi caratteri che entrambe le eutanasie e il suicidio assistito sono illegali, rischiando dai 14 anni all’ergastolo. Nella stessa pagina però si può leggere che non bisogna confondere l’eutanasia passiva con l’interruzione dei trattamenti nel miglior interesse del paziente atti a fornire assistenza palliativa.

Inoltre, in taluni casi, a seguito di una decisione da parte del giudice, è stato possibile mettere fine alla vita di un paziente, andando di fatto, contro quanto affermato finora.

Sembra esserci inoltre un ombra grigia nel passato britannico, un regicidio documentato riconducibile ad eutanasia attiva “regale”. Giorgio V d’ Inghilterra ricevette iniezioni di morfina e di cocaina dai suoi medici, per accelerarne il decesso. Secondo Kenneth Rose, columnist del Sunday Telegraph ed autore della migliore biografia del nipote della Regina Vittoria, Giorgio V fu deliberatamente portato alla morte. Lo scopo principale delle mortali iniezioni non sarebbe stato quello di mettere fine alla sofferenza del sovrano ma per fare in modo che la sua morte fosse appropriatamente riportata sulla prima pagina del Times anziché essere raccontata prima sui volgari quotidiani della sera.
Specifichiamo che sulle motivazioni non ci sono assolutamente documenti provati, ma solo congetture e rumors di corte.

DO NOT RESUSCITATE

DNR è l’acronimo inglese di Do Not Resuscitate, che in italiano significa “non resuscitare”. È la sigla che, nelle cartelle cliniche degli Stati Uniti, indica l’ordine di non resuscitare un paziente (rianimazione), se questo è vittima di un arresto cardiaco.

In Italia, il DNR, non è regolamentato e non è previsto come legale documento, o perlomeno non come quello che i nostri colleghi oltremanica sono giornalmente chiamati a gestire. Sicuramente il paziente può esprimere il proprio desiderio, in accordo con il medico. Il Testamento biologico può essere posto in attenzione per richiedere allo staff di non eseguire una procedura traumatica, laddove non fosse ormai necessaria o non fosse voluta dallo stesso paziente, sottolineiamo che il DNR e il Biotestamento sono due cose differenti. Questa mancanza di regolamentazione porta ancora a delle criticità dal punto di vista legale.

In Regno Unito l’ordine di non rianimare (DNR, Do-Not-Resuscitate) posto in una cartella clinica del paziente, da un medico, informa il personale medico che la rianimazione cardiopolmonare non va effettuata in caso di arresto cardiaco. Questo ordine è indispensabile per prevenire inutili e indesiderati trattamenti terminali invasivi.

I medici devono discutere con i pazienti la possibilità di arresto cardiopolmonare, descrivere le procedure della rianimazione cardiopolmonare e i probabili esiti, nonché individuare la preferenza del paziente circa tali interventi. Se il paziente non è in grado di prendere decisioni relativamente alla rianimazione cardiopolmonare, un sostituto delegato può prendere la decisione in base alle preferenze precedentemente espresse dal paziente o, se tali preferenze non sono note, in accordo con il suo migliore interesse.

CURE PALLIATIVE

Negli ultimi anni il termine cure palliative è sempre più associato alle cure che si occupano dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta evoluzione è la morte. Le cure palliative in questa accezione sono un approccio che mira a migliorare la qualità della vita dei malati nelle ultime fasi di una malattia inguaribile, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza.

Il nostro Paese da più di 20 anni ha messo in piedi una organizzazione per garantire a tutti i cittadini che ne hanno bisogno l’accesso alle cure palliative, secondo il sistema delle Reti. Tali Reti hanno lo scopo di rispondere, in un’ottica di networking tra Hospice, Ospedali, Medici di Medicina Generale e Strutture territoriali delle ASL, ai bisogni di terapie palliative espressi dai cittadini e dai loro familiari.
In Italia, esiste la Rete di Cure Palliative che trova la sua prima definizione in un decreto ministeriale del 1999: “La rete di assistenza ai pazienti terminali è costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, che opera in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell’autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti”.

Essendo, quindi, gestite a livello regionale l’erogazione e la richiesta di tali cure varia al variare della Regione. È, tuttavia, possibile rivolgersi alle seguenti figure in caso di necessità:

  • Medico di famiglia
  • Medici specialisti
  • ASL di riferimento
  • Associazioni di volontariato.
Vengono inoltre definiti i luoghi in cui le cure palliative possono essere erogate:
  • Cure palliative domiciliari
  • Hospice
  • Cure palliative ospedaliere

In Regno Unito il palliative care è importantissimo. Il tutto è gestito molto similmente, ma con una nota decisamente più efficiente. Ancora una volta ci si può riferire direttamente al proprio medico di base per attivare il grande meccanismo che si nasconde dietro alle cure palliative, con l’attivazione di infermieri domiciliari, psicologi, fisioterapisti ed infermieri specialisti. Bisogna affermare, che il Regno Unito sul Palliative Care risulta molto efficiente e competente.

CONCLUSIONI

Concludendo l’articolo, le due nazioni sono in campo medico e legislativo molto paragonabili, nonostante la gestione più efficiente del paese della regina porti a pensare ad una certa libertà legislativa più ampia. La realtà del form DNR è un buon punto a favore del paese anglosassone, come lo è la buona ed efficiente rete di servizi palliativi.

Fonti:

L’acronimo “DNR” (Do Not Resuscitate) oggi ha valore anche in Italia?

L’eutanasia nel Regno Unito

Legge sul Biotestamento

Eluana Englaro – Wikipedia

Eutanasia – UAAR

Eutanasia: la situazione normativa in Italia – Saluteuropa

Euthanasia and assisted suicide – NHS.uk

Eutanasia, come funziona e quali sono i Paesi che la ammettono – Ansa.it

Eutanasia e accanimento terapeutico: la differenza – Adnkronos

Biotestamento, eutanasia, suicidio assistito: le differenze – Panorama

Euthanasia in the United Kingdom – Wikipedia UK

Ordini di non rianimare (Do-Not-Resuscitate, DNR) di Charles Sabatino, JD, Director, Commission on Law and Aging, American Bar Association

What end of life care involves – NHS.uk

CURE PALLIATIVE: COSA SONO E COME VENGONO REGOLATE IN ITALIA – Approfondimento scientifico realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

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